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ALBO PRETORIO
Riferimenti Normativi

L’Albo pretorio è, dal 1º gennaio 2011, la sezione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicati gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale.

Precedentemente, l’Albo pretorio era una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente collocata presso la porta dell’Istituto o in un luogo pubblico. Nell’Albo Pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all’Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di  cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2011.

Il passaggio da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web della Publica Amministrazione, contempla notevoli aspetti di carattere giuridico amministrativo. Il Codice della privacy distingue chiaramente i trattamenti effettuati in forma tradizionale di documenti cartacei piuttosto che quelli su supporto informatico; solo per i secondi è necessario adottare le più garantiste misure di sicurezza (art.34 del d.lgs. n.196 del 2003). Ogni tipologia di documento deve rimanere “pubblica”, consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell’evento ecc.. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15, qualora non sia indicata dalla Legge o da un Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa. La legge stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell’albo pretorio). Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti. Tutte le volte che i documenti che contengono una scadenza per presentare una domanda, ad esempio nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l’affissione all’albo pretorio non ha una durata sempre uguale: il documento resta all’affissione fino al giorno in cui si può presentare la domanda (compreso). Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva, dei Consigli di Classe, del Collegio docenti e delle varie commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riuniscono(compreso). La pubblicazione si intende avvenuta per il numero di giorni previsti nella misura in cui la stessa è avvenuta per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili.


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